L’art. 5 del Decreto Legge 1.7.2009, n. 78 (TREMONTI TER) prevede che i titolari di reddito d’impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti dei Ns prodotti per la movimentazione di merci ad uso non domestico effettuati nel periodo dal 01/07/2009 al 30/06/2010. L’incentivo, ossia la detassazione, è applicabile a partire dal periodo d’imposta 2010, di fatto, quindi, l’intervento avrà rilevanza nel mod. UNICO 2011.
Attività industriali “a rischio”
I contribuenti che, ex D.Lgs. 17.8.99, n. 334, svolgono attività considerate come “a rischio di incidenti sul lavoro” al fine di beneficiare dell’incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.
Revoca del beneficio
Nel caso in cui il contribuente, entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni strumentali oggetto dell’incentivo, ceda gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all’esercizio d’impresa, il beneficio in esame viene revocato.
Beni “agevolabili”
Per l’individuazione dei beni oggetto dell’investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione “28” della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007
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